Attualmente la situazione è definita dalla legge regionale n. 11 del 2001, Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione, e dalla legge nazionale legge 295/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche.
Di qui Gaffuri ha chiesto anche: «Se il vigente Piano regolatore urbanistico generale del Comune di Como, non prevedendo per la zona sopra gli 800 metri della montagna di Brunate, in territorio del comune di Como, il vincolo definito come ‘ambito di elevata naturalità della montagna’, sia da ritenere compatibile con la delibera di Giunta regionale n. 3859/4 ‘ambiti di particolare interesse ambientale’. Ma anche se gli ambiti di elevata naturalità previsti dall’articolo 17 del vigente piano paesistico regionale coincidono con quelli già definiti dalla stessa delibera, dove è presente un divieto di edificazione. E se, qualora questi ambiti coincidano con quelli definiti dalla delibera e dal Piano territoriale regionale, esista compatibilità con la normativa statale, di cui al Decreto legislativo 259/2003, in virtù della quale gli impianti di rete di comunicazione elettronica e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno carattere di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 233 del 6/8/1990, sulla Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».
