«Le imprese che vogliono ottenere lavori temporanei per un periodo complessivo inferiore a 90 giorni nell’arco di un anno devono presentare notifica all’Ufficio federale della migrazione e saranno libere di assumere contratti di lavoro in Svizzera: l’iter dovrà essere seguito sia dalle aziende che distacchino temporaneamente i propri dipendenti, sia dai lavoratori autonomi – spiega una nota della camera di commercio comasca –. In qualsiasi caso le imprese dovranno garantire ai propri dipendenti distaccati in Svizzera condizioni lavorative e salariali minime previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative svizzere».
Un passo avanti rispetto alla situazione precedente gli accordi bilaterali fra Unione europea e Confederazione elvetica quando: «Le imprese erano costrette a richiedere un permesso di soggiorno per i lavoratori: l’obbligo ora permane solo per presenze superiori ai 90 giorni (anche non continui) nell’arco di un anno».
Il vademecum spiega le varie disposizioni da attuare, notifiche e aspetti fiscali, depositi cauzionali, contributi.
Un documento importante per una realtà che ha visto in Canton Ticino, nel 2011, 11.046 lavoratori temporanei, «per la maggior parte impiegati nell’edilizia (63,5%), nell’industria (20,2%) e nel commercio (5,4%)», dove per «il numero di giornate di lavoro delle persone notificate il 69% sono a carico di cittadini italiani con 160.858 ore totale cumulate nello scorso anno». (il vademecum) [md – ecoinformazioni]
