Torna la campagna “Saldi Chiari” promossa da Confcommercio, con le Associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc e Confconsumatori, i negozi che aderiscono all’iniziativa si riconoscono per l’esposizione all’ingresso di una locandina con uno scontrino che sorride (i negozi aderenti).
I saldi invernali quest’anno, così come deciso da Regione Lombardia, saranno dall’epifania sino al 6 marzo: «È sicuramente una contraddizione parlare di vendite di fine stagione (saldi) in un periodo in cui la stagione è nel suo pieno svolgimento – ha affermato Giansilvio Primavesi, presidente di Confcommercio Como e del Gruppo abbigliamento, calzature e accessori –. In questo modo, stravolgendo le logiche di mercato l’esercente è costretto a vendere a prezzo ridotto un capo che avrebbe ben diritto a essere venduto a prezzo pieno». «Perché anche l’esercente possa avere un vantaggio, sacrosanto, dai saldi – è la speranza di Primavesi –, è necessario che le minori entrate sul singolo prodotto siano compensate dall’alta affluenza dei clienti».
Le regole che i commercianti devono rispettare sono riassunte in un Decalogo che riportiamo qui di seguito.
Decalogo
1) NORMA GENERALE: L’adesione all’operazione “Saldi Chiari” comporta per l’operatore commerciale l’impegno a rispettare le norme presenti e future in materia di vendite straordinarie di fine stagione (saldi);
2) CARTE DI CREDITO: Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore commerciale non potrà rifiutare il pagamento della vendita a mezzo carte di credito;
3) CAMBI MERCE: Durante le vendite di fine stagione o saldi l’operatore commerciale si impegna a sostituire o a rimborsare entro 8 (otto) giorni dall’acquisto, o comunque nel termine più breve possibile, i capi acquistati che presentano gravi vizi occulti, in conformità con le norme di cui agli artt. 1519-bis e seguenti del Codice Civile, introdotti dal D.Lgs. 02.02.2002, n. 24;
4) Nel caso di non corrispondenza della taglia, il capo verrà sostituito entro 8 (otto) giorni dall’acquisto con prodotti disponibili all’atto della richiesta di sostituzione. Qualora non fosse possibile la sostituzione per mancanza di capi o per mancato gradimento da parte del cliente, l’operatore commerciale rilascerà un buono d’acquisto di pari importo del prezzo pagato relativo ai capi da sostituire, che il cliente dovrà spendere entro i successivi 120 (centoventi) giorni di calendario dalla data di emissione dello scontrino fiscale relativo. In entrambi i casi la sostituzione del prodotto potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dietro presentazione dello scontrino fiscale relativo;
5) PROVA PRODOTTI: Durante l’acquisto di prodotti di fine stagione o saldi il cliente ha il diritto di provare i capi per verificarne la corrispondenza della taglia ed il gradimento del prodotto. Sono esclusi dalla facoltà di prova quei prodotti che per consuetudine non vengono normalmente provati;
6) UNIFORMITÀ DEI PREZZI: Le catene di negozi che effettuano vendite di fine stagione o saldi si impegnano a porre in vendita negli esercizi che effettuano tali vendite, gli stessi prodotti allo stesso prezzo, impegnandosi in caso di variazione del prezzo a praticare la variazione in tutti i punti vendita contemporaneamente;
7) RIPARAZIONI: Qualora il costo per l’adattamento o la riparazione dei capi acquistati fosse a carico del cliente, l’operatore commerciale dovrà darne preventiva informazione e dovrà inoltre esporre, ben visibile, un cartello informativo nel quale si dichiari espressamente che: “le riparazioni sono a carico del cliente”;
8) PUBBLICITÀ: L’accettazione ed il rispetto del presente decalogo, danno diritto agli operatori commerciali aderenti di esporre nelle proprie vetrine le locandine predisposte e distribuite annualmente dall’Unione Provinciale Commercio Turismo e Servizi;
9) L’operatore commerciale si impegna a tenere presso l’esercizio copia del Decalogo, a disposizione dell’acquirente;
10)CONTROVERSIE: Nel caso in cui il cliente ritenga non rispettate le norme di cui al presente Decalogo potrà rivolgersi, per iscritto, ad una delle seguenti Associazioni dei consumatori firmatarie dell’accordo: ADICONSUM Via Brambilla, 24 Como – ADOC Via Torriani, 27 Como – CONFCONSUMATORI Via Bellini, 1 Como.
