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La lenta marcia dei diritti/ il problema della responsabilità, il parere degli autisti

Sul marciapiede la responsabilità è del Comune, sul mezzo dell’Asf, e sulla pedana? Vi abbiamo raccontato qui un episodio accaduto su un bus a Monte Olimpino. Gli autisti chiedono chiarezza all’azienda


È un bel quiz. A Como, con l’arrivo dell’estate, aumentano i bus con pedana manuale per il trasporto dei disabili. Nello specifico, ne saranno dotate le linee 1, 6, 7 e 11, mentre per le altre è necessario la prenotazione da parte dell’utenza. A Monte Olimpino, giovedì 14 maggio, a una ragazza disabile senza accompagnatore viene fatto notare dall’autista che «se succede qualcosa, sul marciapiede l’assicurazione è del Comune, sul mezzo è dell’Azienda di trasporto, ma sulla pedana la responsabilità è dell’operatore che interviene». Quindi, la salita senza accompagnatori dipende dal buon cuore del personale? È un punto controverso. Gli autisti hanno sollecitato più volte Asf su questo punto senza avere ancora avuto una risposta: «Al momento, niente di chiaro e definitivo. L’azienda non ha ancora detto se rientra nelle nostre competenze scendere e aprirla», spiega Pasquale Vasta, Rsu Cgil. Anche perché, la pedana elettrica ha spesso problemi mentre quella manuale non è facilmente “valicabile” dall’utente: «Se una persona – continua Vasta – è dotata di carrozzina a motore allora magari può farcela, al contrario è difficile e dobbiamo intervenire noi». Inoltre, se il disabile si fa male mentre l’autista lo aiuta a salire la pedana, c’è l’assicurazione a coprire i danni? «Anche su questo aspettiamo una risposta. I disabili che prendono il bus sono pochi e, al momento, per fortuna, nessuno si è fatto male». Durante l’inverno, è necessario chiamare per sapere se c’è una pedana funzionante. Ora, invece, grazie alla nuova introduzione, per alcune linee non è più necessario.
Non viene in aiuto la Carta della mobilità del 2015: «Il conducente – è scritto – risponde personalmente per i danni ai passeggeri arrecati con dolo o con colpa grave. Per tali danni la Società è responsabile in via oggettiva ma è fatta salva, in ogni caso, l’azione di regresso nei confronti del dipendente. La Società risponde secondo equità, con un indennizzo lasciato al libero apprezzamento del giudice, per i danni arrecati ai passeggeri dell’autista che si trovi in stato di necessità».
Si attendono, quindi, chiarimenti. [Andrea Quadroni, ecoinformazioni]

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